Il volume del prelievo di sangue è stabilito dal D.M. 15/01/1991 (art. 10) ed è uguale a 450 millilitri più o meno il 10%. Tale quantitativo è stato determinato in modo da garantire contemporaneamente sia una adeguata preparazione degli emocomponenti (concentrati di globuli rossi, piastrine, unità di plasma) sia l’assenza di complicanze per il donatore.
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